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Calcolo interessi legali 2024 ex art. 1284 c.c. online


Applicazione di calcolo degli interessi legali al 2024 ex art. 1284 c.c. on line



NNBB: l'app è stata regolarmente aggiornata con le disposizioni del Decreto Ministeriale del MEF dell'11 dicembre 2023 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali in ragione del 2,50%. Per sapere se e quanto (con la "t") varierà il prossimo saggio di interesse legale, dovremo aspettare fino al 15 dicembre del corrente 2024, data entro la quale, ex comma 1, art. 1284 c.c., il competente ministero pubblica il tasso da applicare all'anno successivo (2025).

App di calcolo interessi legali ex art. 1284 c.c.: l'applicazione effettua di default il calcolo dell'interesse legale semplice secondo dei tassi predefiniti di anno in anno da appositi decreti ministeriali i quali, sono tutti consultabili, a partire dal 1942 e fino al presente 2024, presso la nostra tabella degli interessi legali negli anni.
Calcolo interessi legali con capitalizzazione annuale, semestrale e trimestrale (anatocismo): perchè l'app effettua questo tipo di conteggio? La ratio della capitalizzazione (interesse composto anatocistico) risiede nell'art. 1283 del Codice Civile (appena un articolo precedente il 1284), il quale "autorizza" che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi ma solo a determinate condizioni: 1) la capitalizzazione non deve essere contraria ad usi normativi; 2) gli interessi possono produrre ulteriori interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, non prima; 3) devono essere pattuiti tra le parti ma solo dopo la scadenza, e... 4) solo su interessi dovuti da almeno sei mesi. Tenete conto dei predetti 4 punti ove intendiate effettuare il calcolo degli interessi legali con capitalizzazione. Per fare una comparazione simultanea tra i due modi di capitalizzare degli interessi (tasso semplice + composto), consigliamo un nostra app usabile su calcolo interessi semplici e composti.


Calcolo interessi legali: da quando decorrono? Per comprendere la decorrenza nonchè il risultato di calcolo dell'applicazione, dobbiamo citare una locuzione latina ovvero quella del dies a quo, o meglio ancora la sua forma estesa: dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur. Nella sostanza, il vecchio adagio latino, tradotto, ci dice che il giorno iniziale (dies a quo) non si computa nel termine di decorrenza (ma si computa quello finale, il dies ad quem). Ebbene, la legislazione italiana, ha accolto, in linea generale, questo principio il quale è frutto del combinato disposto di cui agli artt. 1187 e 2963 c.c.: il primo (l'art. 1187), fissando il termine per l'adempimento delle obbligazioni rinvia al secondo (l'art. 2963), il quale, al 2° comma, a proposito di prescrizione, statuisce che "Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine... (omissis)".
NB: il predetto principio generale subisce una serie di eccezioni previste dalla singola norma, per esempio, la decorrenza del dies a quo, si ha, a volte, con l'atto di costituzione in mora, o con la proposizione della domanda giudiziale (per es. in caso di risarcimento danni) o dal passaggio in giudicato di una sentenza (per es. su spese di lite), o con la notifica di un determinato atto, ecc. La nostra applicazione tiene conto della decorrenza degli interessi legali secondo il principio generale.

Calcolo interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.: l'applicazione li conteggia?
R: certo! Ma sarà onere del nostro Utente calcolarli fino ad un determinato ed eventuale periodo di tempo, così qualificato proprio dal 4° comma dell'art. 1284: fino alla domanda giudiziale quindi all'inizio di un processo. Laddove sia stato proposto un procedimento giudiziale, gli interessi legali ai quali si riferisce il 4° comma dell'art. 1284 c.c. (comma introdotto dalla L. nr. 162/2014), diventano, si trasformano in interessi moratori previsti e regolati dal D.Lgs 231/2002 (transazioni commerciali) i quali sono molto più onerosi rispetto agli interessi legali. Riassumiamo: in mancanza di un tasso convenzionale (pattuito tra le parti ex comma 2, art. 1284) ed in mancanza di un procedimento giudiziale continueranno a conteggiarsi gli interessi legali.
Se, sempre in mancanza di un tasso convenzionale, viene proposto il giudizio, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale gli interessi inizieranno ad essere conteggiati ex D.Lgs 231/2002. Per effettuare quest'ultimo tipo di calcolo più altre informazioni, vedi calcolo interessi moratori transazioni commerciali.
Calcolo interessi legali anno bisestile: l'app tiene conto anche degli anni bisestili.
NB: per agevolare l'inserimento dei dati da parte dei nostri Utenti, vi informiamo che in caso di numeri decimali, è indifferente l'uso della virgola o del punto: il risultato di calcolo sarà sempre lo stesso. | Correlate: calcolo interessi legali excel xls



App per calcolare gli interessi legali ex art. 1284 c.c.








Calcolo interessi legali 2024